Sez. 4, Sentenza n. 2248 del 11/07/1969 Ud. (dep. 03/12/1969) Rv. 113363 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - SENTENZA - MOTIVAZIONE -CONCORSO DI COLPA RITENUTO IN APPELLO - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ENTITA DELLA PENA - OBBLIGATORIETA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - SENTENZA - MOTIVAZIONE -CONCORSO DI COLPA RITENUTO IN APPELLO - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ENTITA DELLA PENA - OBBLIGATORIETA.*
Poiche l'accertamento della colpa concorrente della vittima costituisce un Obbligo del giudice penale in ordine alla entita sia della pena che dal risarcimento del danno, il giudice di appello, quando rilevi la sussistenza di un concorso di colpa esclusa in primo grado, e tenuto a motivare in ordine alla entita della pena che, in ipotesi, non deve essere obbligatoriamente ridotta rispetto a quella inflitta in prime cure.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)