Sez. 5, Sentenza n. 16965 del 18/02/2010 Ud. (dep. 04/05/2010) Rv. 246878 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace - Motivazione in forma abbreviata, ex art. 32, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000 - Nozione.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La forma abbreviata che la motivazione della sentenza del giudice di pace deve assumere, in virtù dell'art. 32, comma quarto, D.Lgs. n. 274 del 2000, deve essere intesa come enunciazione sintetica dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, secondo quanto prescritto dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che richiede, altresì, l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Non può, invece, essere intesa come elusione dell'obbligo di rappresentazione esterna dei punti logico-giuridici attraverso i quali si è articolato il ragionamento del giudice, alla stregua di una valutazione critica e specifica - ancorché sintetica - delle risultanze processuali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di pace la cui motivazione si limitava ad osservare la 'netta contraddizione tra le prove testimoniali offertè e, pertanto, la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente assoluzione dell'imputato perché i fatti non sussistono).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)