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Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Testo in vigore al

Art. 27

1. I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di eta' o di invalidita' previste dall'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate.

2. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidita' o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento e' liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art.

3. 21 del presente decreto.

4. Il supplemento di pensione e' a carico dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed e' riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.

5. Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.6

Art. 28

1. Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreche' non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidita', nonche' agli assicurati per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidita'.

Capo 2°. Prestazioni per la tubercolosi

Art. 29

1. Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei limiti stabiliti per gli altri familiari.

2. I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennita' post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di eta' previsti dall'art. 1 della legge stessa.

Art. 30

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine o montane purche' abbiano compiuto l'eta' di sei anni e non abbiano superato l'eta' di 12 anni.

2. L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Capo 3°. Prestazioni per la disoccupazione involontaria.

Art. 31

1. L'importo dell'indennita' di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione e' fissato in L. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennita' o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore.

2. Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le indennita' e le maggiorazioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni.4

Art. 32

1. L'indennita' di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.

2. Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita', purche' il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

3. La corresponsione delle prestazioni e' sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.2

4. L'indennita' di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.

Art. 33

1. Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennita' per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.

2. Per la concessione della prestazione restano ferme le modalita' stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 19247, n. 2270.

Art. 34

1. Ai fini della percezione della indennita' di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuita' della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false.

2. Il disoccupato deve altresi' sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che puo' in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.

Titolo III. Disposizioni generali e finali

Art. 35

1. Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono essere versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all'art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine piu' ampio previsto dall'art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.

2. L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.

Art. 36

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.

Art. 37

1. I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.

2. Allo stesso modo vanno considerati;

  1. a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
    860
    , nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;

  2. b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;

  3. c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;

  4. d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

3. I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonche' dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennita' di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.

4. I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidita' o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Art. 38

1. Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

2. Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

Art. 40

1. Agli effetti della determinazione della vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il documento del Comune di origine o di residenza rilasciato sul modulo previsto dall'articolo 38 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l'entita' dell'onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi, l'interessato deve dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'entita' rispettivamente dei redditi e degli oneri su apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.

3. L'interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all'istituto ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la cessazione o la variazione delle prestazioni.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' comunque compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi all'Ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche all'Arma dei carabinieri o alle Autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 41

1. Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, la Cassa unica per gli assegni familiari, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, la Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e quella per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonche' ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contravventore puo', prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, presentare all'Istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta.

2. L'oblazione puo' essere richiesta con unica domanda per piu' contravvenzioni contestate sotto la medesima data.

3. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla ricevuta comprovante il pagamento all'Istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10% del relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere accompagnata, pure a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di un deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalita' massima prevista per ogni contravvenzione.

4. La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e non puo' essere revocata.

Art. 42

1. Per la definizione delle domande di oblazione presenta e ai sensi dell'articolo precedente l'Istituto, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive l'Istituto inoltre puo', previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista per le singole inadempienze.

2. Il pagamento delle somme stabilite dall'Istituto deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della decisione, che deve essere data al contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il pagamento estingue il reato.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non puo' piu' avvalersi del beneficio dell'oblazione. La somma versata a titolo di deposito cauzionale e' trattenuta a garanzia del pagamento dell'ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore sia prosciolto, la somma e' ad esso restituita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 119. - RELLEVA