Sez. L, Sentenza n. 3087 del 13/03/1992 (Rv. 476246 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori | Estremi - Fatti conosciuti dal singolo giudice per la disamina di analoghe controversie - Esclusione - Fattispecie.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti notori
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto indubitabile e incontestabile, ma non quale oggetto della mera cognizione del singolo giudice, come nell'ipotesi di fatti conosciuti in conseguenza dell'avvenuta disamina di analoghe controversie. (Nella specie, la decisione del Tribunale, cassata dalla S.C. aveva ritenuto superfluo l'esame delle clausole della contrattazione collettiva applicabile, sul rilievo che le stesse costituivano fatto notorio in quanto oggetto di accertamento in numerose altre decisioni dello stesso giudice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)