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Sez. 5, Sentenza n. 702 del 08/05/1967 Ud. (dep. 14/06/1967) Rv. 104619 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI GIUDIZI - REATO CONTINUATO - SENTENZA - MOTIVAZIONE - ISTANZA PER LA RIUNIONE DI GIUDIZI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - MANCATO ESAME ED OMESSA MOTIVAZIONE RELATIVA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104619-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI GIUDIZI - REATO CONTINUATO - SENTENZA - MOTIVAZIONE - ISTANZA PER LA RIUNIONE DI GIUDIZI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - MANCATO ESAME ED OMESSA MOTIVAZIONE RELATIVA - NULLITA.*

Allorche l'imputato assume che per altro fatto analogo a quello del quale e chiamato a rispondere innanzi al giudice procedente pende presso lo stesso giudice altro, distinto processo non ancora concluso con sentenza irrevocabile, egli prospetta una situazione che puo dare luogo alla riunione dei giudizi, provvedimento rimesso al potere discrezionale del giudice del merito; tuttavia quest'ultimo ha l'Obbligo di provvedere in ordine alla istanza in questione, tendente in ultima analisi all'applicazione dell'art 81 cpv cod pen dando ragione dell'eventuale rigetto con adeguata motivazione, specie se la istanza medesima sia corredata dalla documentazione comprovante la effettiva pendenza dell'altro processo innanzi al medesimo giudice e nello stesso grado processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)