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Sez. 1, Sentenza n. 68 del 15/01/1985 (Rv. 438271 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - CONFORMITÀ DELL'ORDINANZA ALLA LEGGE - SINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438271-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - CONFORMITÀ DELL'ORDINANZA ALLA LEGGE - SINDACABILITÀ.*

In Sede di opposizione, proposta a norma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa per inosservanza di un ordine emanato dalla P.a., deve ritenersi sindacabile la conformità a legge di tale ordine, costituendo essa requisito della legittimità di quella sanzione. (V 5582/81, mass n 416299).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)