Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Testo in vigore al
Capo II. Competenza
Art. 3 Disposizioni generali
Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
Art. 4 Elezione del foro
1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:
a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:
i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La competenza conferita dall’accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
2. L’accordo relativo all’elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni.
4. Se le parti hanno convenuto di attribuire competenza esclusiva alla o alle autorità giurisdizionali di uno Stato parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale18, firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano («convenzione di Lugano») che non sia uno Stato membro, detta convenzione si applica tranne per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 3.
Art. 5 Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza.
Art. 6 Competenza sussidiaria
Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.
Art. 7 Forum necessitatis
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.
Art. 8 Limitazione dell’azione
1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 4;
b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’articolo 5;
c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.
Art. 9 Adizione dell’autorità giurisdizionale
Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,
b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.
Art. 10 Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Art. 11 Verifica della ricevibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.
Art. 12 Litispendenza
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Art. 13 Connessione
1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Art. 14 Provvedimenti provvisori e cautelari
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
Capo III. Legge applicabile
Art. 15 Determinazione della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.
Capo IV. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni
Art. 16 Ambito di applicazione del presente capo
1. Il presente capo disciplina il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento
2. La sezione 1 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
3. La sezione 2 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
4. La sezione 3 si applica a tutte le decisioni.
Sezione 1. Decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Art. 17 Abolizione dell’exequatur
1. La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
2. Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività.
Art. 18 Provvedimenti cautelari
Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Art. 19 Diritto di chiedere il riesame
1. Il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d’origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se:
a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; o
b) non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,
eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.
2. Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto agisce tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
3. Se l’autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida. Se l’autorità giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento.
Art. 20 Documenti ai fini dell’esecuzione
1. Per l’esecuzione di una decisione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) l’estratto della decisione rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine mediante il modulo di cui all’allegato I;
c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo;
d) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l’esecuzione della decisione è contestata.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Art. 21 Diniego o sospensione dell’esecuzione
1. I motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione dei paragrafi 2 e 3.
2. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d’origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo. Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione. La decisione che abbia l’effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.
3. Su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine a norma dell’articolo 19. Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione sospende l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d’origine.
Art. 22 Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti di famiglia
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.
Sezione 2. Decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Art. 23 Riconoscimento
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.