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Sez. 6, Decreto n. 11357 del 28/09/1982 Ud. (dep. 26/11/1982) Rv. 156393 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE (CAUZIONE) - CORPO DEL REATO - IN GENERE - SEQUESTRO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NOMINA DEL CUSTODE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156393-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE (CAUZIONE) - CORPO DEL REATO - IN GENERE - SEQUESTRO OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NOMINA DEL CUSTODE - LEGITTIMITÀ.*

Nell'ipotesi di sequestro operato di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria, quest'ultima può anche nominare il custode, che ha la funzione di assicurare in prosieguo gli effetti della cautela adottata. Gli articoli 219 e 222 cod. proc. pen. legittimano infatti la polizia giudiziaria ad adottare provvedimenti diretti ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assicurare la conservazione, l'identità e l'immutabilità delle cose utili all'accertamento della verità. A tal fine la polizia giudiziaria può anche sequestrare il corpo del reato, ma deve osservare "per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale" e quindi anche quelle concernenti la nomina del custode. (fattispecie in tema di violazione dei sigilli) (V mass n 140068; (V mass n 098960).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)