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Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 13/07/1983 (Rv. 429673 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - SCIOGLIMENTO PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL RECEDENTE.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429673-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - SCIOGLIMENTO PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGHI DEL RECEDENTE.*

Anche nell'appalto continuativo o periodico di servizi trova applicazione l'art. 1671 cod. civ., in tema di recesso unilaterale del committente, in relazione all'esigenza di evitare che lo stesso resti vincolato pure quando sia venuta meno la sua fiducia nello appaltatore, ovvero non abbia più interesse ai servizi medesimi, con la conseguenza che tale recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la conclusione o la rinnovazione del contratto, salvo l'Obbligo del recedente di tenere indenne l'appaltatore dei servizi prestati fino alla data del recesso, nonché delle spese sostenute e del mancato guadagno fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento. (V 447/1956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1677

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)