Sez. L - , Ordinanza n. 23057 del 03/10/2017 (Rv. 645875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Azione di esatto adempimento della misura di una prestazione previdenziale - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella misura equiparata a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, sul rilievo che, mentre il creditore si era limitato ad una generica prospettazione di inadempimento, senza specificare a quanto ammontasse l'importo dovutogli, l'INPS aveva specificamente indicato l'ammontare della somma corrisposta, allegando e documentando che essa corrispondeva a quella dovuta per legge ai grandi invalidi di guerra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Legge 10/10/1989 num. 342 art. 1, Legge 31/12/1991 num. 429 art. 1, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)