Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14367 del 06/06/2013 (Rv. 626841 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | "Secretazione" di atti processuali - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI
In tema di adozione, l'art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dispone che le parti e i loro difensori possano partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, previa autorizzazione del giudice. Ne consegue che, potendo l'autorizzazione essere negata, deve ritenersi ammissibile la "secretazione" degli atti, fermo restando che tale scelta ha carattere eccezionale e temporaneo e che, ai fini della decisione finale, il giudice non può tenere conto dei documenti che non siano stati esaminati - almeno dopo la chiusura dell'istruttoria - dalla parte al fine di apprestare le opportune difese.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)