Sez. 1, Sentenza n. 37277 del 23/04/2015 Ud. (dep. 15/09/2015) Rv. 264565 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO | Aggravante del numero delle persone concorrenti prevista anche da disposizioni speciali - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Fattispecie in materia di immigrazione clandestina.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)