Sez. L, Sentenza n. 6066 del 12/11/1980 (Rv. 409845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA NATURA COLLETTIVA DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL SINDACATO, IN SEDE DI PROCEDURA CONCILIATIVA, DELLA SUSSISTENZA DELLE OBIETTIVE RAGIONI CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE DEL LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE E DEL RELATIVO NESSO DI CAUSALITA - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA NATURA COLLETTIVA DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL SINDACATO, IN SEDE DI PROCEDURA CONCILIATIVA, DELLA SUSSISTENZA DELLE OBIETTIVE RAGIONI CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE DEL LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE E DEL RELATIVO NESSO DI CAUSALITA - SUFFICIENZA.*
In caso di contestazione incombe al datore di lavoro l'Onere di provare che il provvedimento di licenziamento impugnato deve essere qualificato come collettivo. Tale Onere deve ritenersi assolto in via di presunzione, a norma dell'art 2729 cod civ, quando in Sede di procedura conciliativa, prevista da appositi accordi sindacali (nella specie, accordo sindacale del 18 giugno 1968 in materia di licenziamenti collettivi dei dipendenti dai consorzi agrari provinciali), il competente Sindacato dei lavoratori abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, l'esistenza delle obiettive e stabili esigenze aziendali che caratterizzano la fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione del personale e l'esistenza del rapporto di causalita tra dette esigenze ed il provvedimento di licenziamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 18/06/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)