Sez. T, Ordinanza n. 31274 del 06/12/2024 (Rv. 672969-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Registrazione contabile di acquisti intracomunitari - Inversione contabile (cd. reverse charge) - Contabilizzazione delle sole fatture di acquisto - Conseguenze - Disponibilità delle informazioni da parte dell'Amministrazione per la detrazione - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA per acquisti intracomunitari, la registrazione contabile - mediante il meccanismo del cd. "reverse charge" - delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità, la circostanza che l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell'imposta, persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l'esperimento dei controlli nei confronti di questo.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)