Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Decadenza dalla garanzia - Tempestività della denuncia dei vizi - Onere della prova - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)