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Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 01/02/2000 (Rv. 533338 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Società cooperativa edilizia - Assegnazione di alloggi - Prezzi convenuti nei relativi atti - Pagamenti già effettuati in eccedenza rispetto a tali somme - Diritto alla ripetizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533338-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)

È ravvisabile un indebito oggettivo nei pagamenti dovuti al momento della "solutio", ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto. Una siffatta situazione si verifica con riferimento ad un rapporto contrattuale a formazione progressiva, allorché la stessa obbligazione sia oggetto di molteplici, successivi accordi, l'ultimo dei quali, stabilendo definitivamente il "quantum" della obbligazione stessa, individua il carattere indebito dei pagamenti già effettuati, eccedenti la relativa somma. Ne consegue che i pregressi pagamenti effettuati dagli assegnatari di alloggi realizzati da società cooperativa edilizia, eccedenti i prezzi definitivamente fissati nei rispettivi rogiti di assegnazione, sono ripetibili dagli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)