Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 10/10/1988 Ud. (dep. 29/09/1989) Rv. 182172 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - TERMINE - RIFERIMENTO ALLA CONSEGNA DELL'INTERESSATO - INOSSERVANZA - NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALTRO DISSERVIZIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - TERMINE - RIFERIMENTO ALLA CONSEGNA DELL'INTERESSATO - INOSSERVANZA - NEGLIGENZA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALTRO DISSERVIZIO - IRRILEVANZA.*
La notificazione dell'impugnazione della parte civile si perfeziona soltanto con la consegna del relativo atto all'interessato e non già con la semplice consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario. Ne deriva che è irrilevante ai fini dell'adempimento dell'Onere nei tempi prescritti il momento conclusivo del procedimento di notificazione, anche se l'inosservanza del predetto termine dipende da negligenza o incuria dell'ufficiale giudiziario o comunque da disservizi che prescindono dall'inerzia della parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)