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Sez. 1 - , Sentenza n. 23840 del 13/01/2021 Ud. (dep. 17/06/2021) Rv. 281398 - 01

ARMI - IN GENERE | Tirapugni metallico - Porto ingiustificato - Reato configurabile - Contravvenzione di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen. - Ragioni. - Noccoliera - Differenza.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281398-01

ARMI - IN GENERE

Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40, Cod. Pen. art. 699 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)