Sez. 3, Sentenza n. 9216 del 06/07/2000 Ud. (dep. 24/08/2000) Rv. 217469 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Sevizi igienico-assistenziali - Bagni e spogliatoi - Obblighi del datore di lavoro - Rapporto tra servizi e numero dei lavoratori - Requisito delle esclusività della disponibilità - Facoltà d'uso di servizi di altra categoria di lavoratori - Adempimento dell'obbligo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO
In materia di prevenzione ed igiene dei luoghi di lavoro gli artt. 37, 39 e 40 del DPR 19 marzo 1956 n. 303 prevedono che il datore di lavoro ponga a disposizione dei lavoratori dipendenti docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi per il vestiario con determinati requisiti di adeguatezza e di proporzionalità, tali da renderli praticamente esclusivi, per cui non è sufficiente la semplice disponibilità di altri servizi allocati in diverso impianto produttivo per ritenere soddisfatte le esigenze igieniche che la norma mira ad assicurare.
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 37, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 39, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)