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Sez. T, Sentenza n. 7670 del 30/03/2026 (Rv. 678312-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Proventi derivanti da illecito civile, penale o amministrativo - Imponibilità ex art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993 - Applicabilità a soggetti diversi dalle persone fisiche - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678312-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono soggetti a imposizione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, applicabile non solo alle persone fisiche ma anche ai soggetti diversi, incluse le società, trovando fondamento nel principio generale di tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla liceità della fonte e dalla classificabilità nelle categorie reddituali di cui all'art. 6 T.U.I.R., e nel principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)