Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 06/01/2026 (Rv. 676900-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Competenza per le controversie di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana - Deroga alla regola del foro erariale - Luogo di collegamento con il territorio nazionale - Dimora o Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che disciplina l'attribuzione della competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di
apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, costituisce una deroga alla regola del foro erariale, perché individua quale unico criterio determinante non il luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, bensì quello di più stretto collegamento con l'attore sul territorio nazionale (giudice di maggiore prossimità) e, dunque, quello ove egli dimora oppure, in caso di residenza all'estero, il Comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)