Sez. L, Sentenza n. 1674 del 07/03/1983 (Rv. 426525 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429 COD. PROC. CIV. - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ART. 429 COD. PROC. CIV. - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 429 cod. proc. civ., che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, si applica, per la sua chiara formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. Infatti l'art. 442 dello stesso codice, che richiama le norme sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali, quale l'art. 429 citato, attributivo di un diritto soggettivo. Inoltre, l'art. 429 non è applicabile ai crediti previdenziali ne in via analogica, stante la sua natura eccezionale, ne in via estensiva, stante la sua ratio di riequilibrio economico e di remora alle manovre dilatorie, relativa ai rapporti creditori privatistici di lavoro, e non pertinente ai ben diversi crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. (Conf 875/78, mass n 390211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)