Sez. 6, Sentenza n. 56976 del 11/09/2017 Cc. (dep. 20/12/2017) Rv. 271671 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Giudizio di comparazione delle circostanze - Enunciazione degli elementi rilevanti nella singola fattispecie - Sufficienza - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice è tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed ad un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo; ne consegue che, per quanto attiene il giudizio di bilanciamento delle circostanze, il medesimo può dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)