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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 384 del 1987

Decisione
decisa il 1987-10-29, depositata il 1987-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:384
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3570

  • Misure di prevenzione
  • Diffida e foglio di via obbligatorio
  • Carattere non coercitivo delle misure
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della libertà personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne è colpito è soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).

Norme impugnate

  • art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
  • art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

Massima n. 3571

  • Misure di prevenzione
  • Diffida e foglio di via obbligatorio
  • Applicabilità a chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica e il buon costume
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nella applicazione delle misure di prevenzione è solo la concreta e specifica pericolosità desunta da un particolare comportamento - in base ad un accertamento caso per caso - che equipara le posizioni di chi nessun reato ha commesso e di chi, al contrario, ha rivelato la sua pericolosità mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti; di modo che la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, che applica le predette misure, lungi dall'essere arbitraria è vincolata dalla natura dell'accertamento in relazione ai fini che il provvedimento deve conseguire, e rimane, comunque, soggetta al controllo del magistrato, che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, può valutarne la razionalità e l'imparzialità caso per caso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui consentono l'applicazione delle misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume). - Cfr. S. nn. 126/1962; 23/1964 e 68/1964; 32/1969; 177/1980.

Norme impugnate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979 dal Pretore di Desio, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto in fatto che il Pretore di Desio, con ordinanza 27 novembre 1979 sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione), nella parte in cui consentono al Questore di adottare le misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume; che tutto ciò, comportando - ad avviso del Pretore - un'arbitraria discrezionalità da parte dell'Autorità di polizia e un trattamento differenziato e peggiorativo rispetto a coloro che, oltre ad essere ricompresi nell'elenco di cui all'art.1, hanno commesso specifici reati rivelatori di pericolosità nei riguardi della morale e del buon costume, sì che ne resterebbero violati gli articoli 3, 13, e 16 Cost.;
punto 2
Considerato, in diritto, doversi subito escludere che l'art. 13 possa venire coinvolto dalla sollevata questione, dato che i provvedimenti lamentati non mettono in discussione la libertà personale, ma soltanto semmai la libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., giacché il foglio di via non dà luogo a provvedimenti di coercizione ma esclusivamente obbligatori, in guisa che colui che ne è colpito è soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva; che, quanto al confronto con l'art. 3 Cost., non è esatto che il Questore possa a suo arbitrio sottoporre le persone elencate nell'art. 1 della legge a misure di prevenzione, in guisa da equiparare chi nessun reato ha commesso a chi invece ha rivelato la sua pericolosità mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti, perché in realtà, per l'una come per l'altra categoria, ciò che conta è l'accertamento, caso per caso, di una concreta attuale e specifica pericolosità desunta da un particolare comportamento; ed è questo comportamento, e il giudizio che ne deriva, ad equiparare le due posizioni (cfr. sent. n. 126 del 1962), che, per quanto poi si riferisce alla asserita arbitraria discrezionalità della polizia, consegue proprio da quanto si è rilevato più sopra che, lungi dall'essere arbitraria, la discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza è vincolata dalla natura dell'accertamento ai fini che il provvedimento deve conseguire, anche se permane quel limitato margine di discrezionalità connesso ad ogni accertamento di merito, ogniqualvolta si tratti di accertare la sussistenza degli estremi di fatto per l'applicazione della norma (cfr. sent. nn. 23 e 68 del 1964; 32 del 1969; 177 del 1980); che, peraltro, anche questa marginale discrezionalità è in definitiva sottoposta al controllo del magistrato che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, ha il potere di valutarne la razionalità e l'imparzialità caso per caso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza emessa il 27 novembre 1979, in riferimento agli artt. 3, 13, e 16 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze