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Sez. L, Sentenza n. 6195 del 15/07/1987 (Rv. 454493 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CON DECORRENZA DA UNA DATA POSTERIORE A QUELLA INDICATA DAL LAVORATORE E PER UNA ATTIVITÀ SVOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA INDICATA DAL MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454493-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CON DECORRENZA DA UNA DATA POSTERIORE A QUELLA INDICATA DAL LAVORATORE E PER UNA ATTIVITÀ SVOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA INDICATA DAL MEDESIMO.*

L'art. 421 cod. proc. civ. consente al giudice di ammettere di ufficio mezzi di prova in ordine alla pretesa dell'attore - come formulata nell'atto introduttivo del giudizio o eventualmente modificata da iniziativa di detta parte con l'autorizzazione del giudice stesso, ex art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - ma non già di ampliare d'ufficio il campo d'indagine a fatti diversi da quelli dedotti dalla parte a sostegno della domanda, senza incorrere in caso di accoglimento di questa nel vizio di ultrapetizione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, senza rinvio dalla suprema Corte - aveva riconosciuto al lavoratore la qualifica superiore con decorrenza da una data posteriore a quella da questo indicata e in considerazione dell'attività lavorativa svolta in un periodo successivo a quello indicato dal lavoratore stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)