Sez. L, Sentenza n. 24278 del 29/09/2008 (Rv. 604978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze - Natura assistenziale del beneficio - Lavoratori di nazionalità tunisina - Accordo tra Comunità Europea e Tunisia del 17 luglio 1995 - Riconoscibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
L'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della legge n. 448 del 1998, ha natura assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo. Ne consegue che il beneficio non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, rispetto ai quali l'art. 65 dell'accordo del 17 luglio 1995 tra la Comunità Europea e la Tunisia, ratificato con la legge n. 35 del 1997, ha previsto esclusivamente l'estensione dei benefici previdenziali, indicazione che, riferita espressamente all'attività professionale salariata, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento, nonché a specifiche prestazioni connesse al rapporto di lavoro (quali le prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, decesso e disoccupazione), non ricomprende la materia assistenziale.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1997 num. 35 art. 64, Legge 03/02/1997 num. 35 art. 65, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)