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Sez. 4, Sentenza n. 2699 del 05/12/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163315 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - DOLO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163315-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - DOLO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Nella ipotesi omissiva del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. il dolo consiste nella volontà e consapevolezza del soggetto agente di trasgredire l'Obbligo giuridico di collocare i dispositivi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico, poiché l'imputato, pur essendo a conoscenza della necessità di apprestare i prescritti impianti antinfortunistici - parapetti di solette poste a notevole altezza da terra - aveva affermato che non potevano essere collocati, essendo la spesa eccessivamente onerosa). (Conf mass n 159067, ed ivi citate con contrasto segnalato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)