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Sez. 4, Sentenza n. 4760 del 10/04/1984 Ud. (dep. 23/05/1984) Rv. 164347 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO IN GENERE - RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO GIÀ RESPINTI DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164347-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO IN GENERE - RIPETIZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO GIÀ RESPINTI DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, ovvero in critiche avverso la valutazione delle prove e l'apprezzamento delle risultanze processuali motivatamente svolti nella sentenza impugnata, con procedimento immune da vizi logico-giuridici ed idoneo a fornire piena giustificazione del convincimento del giudice d'appello. (V mass n 157822; (Conf mass n 108990).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)