diritto.io

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Testo in vigore al

Art. 5

1. I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142.

2. Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell'articolo 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a L. 3200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la meta' dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa e' in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le L. 3200.2

Art. 6

1. Il versamento dei contributi e' effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita' previsto dall'articolo 10. In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.12

4. Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

  1. 1) e' tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

  2. 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

  3. 3) e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni iscritto per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

5. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa puo' presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

6. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sara' determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dai precedente n. 3).

Art. 7

1. Il contributo per l'assicurazione di malattia e' dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4.

2. L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui e' calcolato il contributo e' stabilito in L. 800.

3. La misura del contributo predetto puo' essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.

Art. 8

1. Per la concessione delle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidita' vecchiaia e superstiti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonche' di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945 n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sara' determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall'art. 19 per la determinazione delle prestazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

Art. 9

1. L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

2. L'impresa e', inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.

3. Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

4. In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.

5. L'importo complessivo dell'ammenda non puo' superare le L. 10.000.

Art. 10

1. L'Ente rilascera' all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.

2. Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

3. Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara' subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.

4. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso.

5. Il certificato dovra' essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.

Art. 12

1. L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi.

2. In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell'articolo 6, dovra' rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposto durante il periodo di mancato versamento.

Art. 13

1. L'indennita' giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia e' pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite.

2. L'indennita' non puo' superare l'importo di L. 200 giornaliere.

3. Per la concessione dell'indennita' giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, la norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.

Art. 14

1. Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:

  1. a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;

  2. b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;

  3. c) assistenza in caso di parto;

  4. d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non e' concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.

2. Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.

3. Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:

  1. a) il coniuge, purche' non eserciti attivita' retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito;

  2. b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'eta' di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'eta' di 18 anni se frequentanti scuole diurne;

  3. c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di eta' il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;

  4. d) i fratelli e le sorelle fino all'eta' di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'eta' di 18 anni se frequentanti scuole diurne.

4. In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.

Art. 15

1. Le prestazioni per la invalidita', vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall'art. 19.

2. Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente e' tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalita' e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.8

Art. 16

1. La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidati all'Ispettorato del lavoro.

2. L'Ispettorato del lavoro e' autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.

3. Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo.

4. Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

5. Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con ammenda da L. 500 a L. 5.000.

Art. 17

1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 18

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e puo' essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell' Ente.

2. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sara' posta a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 19

1. Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalita' per la concessione delle prestazioni assicurative, nonche' il coordinamento dell'attivita' dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 17. - FRASCA