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Sez. 1, Sentenza n. 25435 del 06/12/2007 (Rv. 600734 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito da parte della P.A. - Ammissibilità - Elemento essenziale della forma scritta "ad substantiam" - Mancanza - Prova della ricognizione mediante confessione o testimonianza - Preclusione.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600734-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

In tema di ricognizione di debito, la disciplina dettata dall'art. 1988 cod. civ. è applicabile anche agli atti della P.A., nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia, a cominciare dal requisito della forma scritta "ad substantiam" che, a norma degli artt. 1350 e 2725 cod. civ., costituisce un elemento essenziale della ricognizione stessa avendo natura costitutiva e non dichiarativa, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, segnatamente per quanto attiene alle obbligazioni a carico della medesima amministrazione, non può essere fornita né attraverso la confessione (non importa se, ove resa in giudizio ex art. 2733 cod. civ., spontanea o provocata mediante interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ.) né attraverso la testimonianza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)