DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (79/373/CEE)
Testo in vigore al
Art. 3
Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile. Essi prescrivono che gli alimenti composti non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né siano presentati o commercializzati in modo tale da indurre in errore.
Art. 4
1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.
2. Le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13, sempreché la qualità e l'identificazione degli alimenti composti siano garantite.
Art. 5
1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono opposte (SIC! apposte), in apposito riquadro, le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili ed indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore, dell'importatore o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:
a) denominazione «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo d'allattamento», «mangime complementare d'allattamento», secondo il caso;
b) specie animale o categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
c) modalità d'impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;
d) per tutti i mangimi composti salvo quelli destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; materie prime per mangimi da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater;
e) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;
f) a seconda dei casi, dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 3;
g) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;
h) quantità netta, espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volme (SIC! volume) o di massa per i prodotti liquidi;
i) data di conservazione minima, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 1;
j) il numero di riferimento della partita;
k) a decorrere dal 1o aprile 2001, il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali5 o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'articolo 10 di tale direttiva.
2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora i mangimi composti siano commercializzati in autocisterne o veicoli analoghi o conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate su un documento di accompagnamento. Ove si tratti di piccole quantità di mangimi destinati al consumatore diretto è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita.
3. Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, possano essere apposte nel riquadro previsto a tal fine al paragrafo 1 solo le seguenti indicazioni supplementari:
a) marchio d'identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di etichettatura;
b) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;
d) paesi di produzione o di fabbricazione;
e) prezzo del prodotto;
f) denominazione o marca commerciale del prodotto;
h) se del caso, le indicazioni in merito al disposto dell'articolo 14, lettera a);
i) indicazioni circa lo stato fisico del mangime o il trattamento specifico da esso subito;
j) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;
k) dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 4;
l) la data di fabbricazione da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2.
4. Per i mangimi prodotti e commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri possono:
a) permettere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f) e lettera h) figurino soltanto su un documento di accompagnamento;
b) prescrivere un numero di codice ufficiale che consenta di identificare il fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura.
5. Gli Stati membri prescrivono che:
a) nel caso di mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime per mangimi, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) non sono necessarie se le materie prime per mangimi impiegate risultano chiaramente dalla denominazione;
b) nel caso di miscele di semi interi, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) non sono necessarie ma possono tuttavia essere fornite;
c) le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» per i mangimi destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti possono essere sostituite dalla denominazione «mangime composto». In questo caso le indicazioni richieste o ammesse ai sensi del presente articolo sono quelle previste per i mangimi completi;
d) la data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di omologazione o di registrazione possono essere indicati fuori dal riquadro riservato alla marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso, le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate.
6.
Nel caso di mangimi composti per animali familiari, le denominazioni:
a) in lingua inglese «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» e «complete feedingstuff» possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni «compound pet food», «complementary pet food» e «complete pet food»;
b) nella lingua spagnola «pienso» può essere sostituita con «alimento»;
c) in lingua olandese «mengvoeder», «aanvullend diervoeder» e «volledig diervoerder» possono essere sostituite rispettivamente dalle «denominazioni samengesteld voeder», «anvullend samengesteld voeder» e «volledig samengesteld voeder».
Ai fini del presente articolo, in lingua italiana la dicitura «mangime» può essere sostituita da «alimento per animali».
Art. 5 quater
1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.
2. L'enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti:
a) mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:
i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;
ii) è consentita una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato delle suddette percentuali;
b) mangimi composti destinati ad animali familiari: elenco delle materie prime dei mangimi con indicazione della quantità contenuta o enumerazione delle materie prime in ordine di peso decrescente.
3.
Nel caso di mangimi composti destinati ad animali familiari, l'indicazione del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della categoria a cui la materia prima appartiene con riferimento alle categorie che raggruppano varie materie prime stabilite a norma dell'articolo 10, lettera a).
L'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se una delle materie prime utilizzate non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in quest'ultimo caso la materia prima, designata con il suo nome specifico, è citata nell'ordine decrescente ponderale rispetto alle categorie.
4. L'etichettatura dei mangimi composti per animali familiari può inoltre mettere in rilievo, attraverso una dichiarazione specifica, la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime essenziali per caratterizzare un alimento. In tal caso, il tenore minimo o massimo delle materie prime impiegate in percentuale rispetto al peso, è chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa alla o alle materie prime oppure nell'elenco delle materie prime, menzionando la materia prima o le materie prime e la percentuale o le percentuali rispetto al peso a fronte della corrispondente categoria di materie prime.
Art. 5 quinquies
1.
La data di conservazione minima viene espressa con le indicazioni seguenti:
«da consumarsi entro …», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
«da consumarsi di preferenza entro …», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.
Qualora altre norme comunitarie concernenti i mangimi composti per animali prescrivano di indicare una durata minima di conservazione o una data limite di garanzia, sarà fatta l'indicazione di cui al primo comma, dichiarando soltanto la data che giunge per prima a scadenza.
2.
La data di fabbricazione è indicata con la seguente dicitura: «Fabbricato … (X giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata».
In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), la suddetta dicitura è seguita dalla segnalazione del posto in cui è indicata la data di conservazione minima.
Art. 5 sexies
Il responsabile dell'etichettatura del mangime composto può fornire anche altre informazioni in aggiunta a quelle prescritte dalla presente direttiva.
Tuttavia, tali informazioni:
non possono dichiarare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli la cui dichiarazione è prevista all'articolo 5 della presente direttiva o all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali6;
non devono indurre l'acquirente in errore, ad esempio attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari, quando tutti i mangimi similari posseggono invece queste stesse caratteristiche;
non devono vantare proprietà terapeutiche, ossia la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;
devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati;
devono essere nettamente separate da tutte le indicazioni di cui all'articolo 5.
Art. 6
Gli Stati membri prescrivono che, in sede di circolazione di mangimi composti, si applichino le disposizioni generali di cui alla parte A dell'allegato.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti composti non siano soggetti, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di circolazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.
Art. 10
Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:
a) vengono stabilite, entro il 22 gennaio 1991, categorie che raggruppano varie materie prime per mangimi;
d) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti;
e) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato.
Art. 10 bis
1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimiche figurano sull'elenco delle principali materie prime per mangimi di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE7; possono essere dichiarati come tali solo con le denominazioni ivi previste e a condizione che soddisfino le descrizioni e gli eventuali requisiti minimi di composizione ivi indicati.
2. Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le «Osservazioni generali» della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio.
3. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11, lettera b) della direttiva 96/25/CE, non possono essere utilizzate come materie prime per mangimi per l'elaborazione degli alimenti composti, in conformità con le disposizioni di detta direttiva.
Art. 11
Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui contenitori o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in almeno una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.
Art. 12
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la fabbricazione o la circolazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.
Essi prescrivono che i produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta.
Art. 13
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/20028.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE9.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 14
Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri:
a) di raccomandare tipi di alimenti composti rispondenti a determinate caratteristiche d'ordine analitico,
b) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da almeno un'indicazione appropriata, la destinazione all'esportazione in paesi terzi,
c) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata, da un'indicazione di etichettatura particolare, la destinazione ad animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali.
Art. 15
La Commissione, in base all'esperienza acquisita, trasmette al Consiglio, al più tardi tre anni dopo la notifica della presente direttiva, proposte di modifica della suddetta direttiva per realizzare la libera circolazione degli alimenti composti per animali e per eliminare talune disparità, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle materie prime per mangimi; e in materia di etichettatura. Il Consiglio si pronuncia su tali proposte al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva.
Art. 15 bis
Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull’attuazione del regime istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera d), nonché dall’articolo 5 quater e dall’articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l’indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull’etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.
Art. 16
Gli Stati membri mettono in vigore il 1o gennaio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 5.
Art. 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. FRANÇOIS-PONCET