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Sez. 5, Sentenza n. 9715 del 13/05/2015 (Rv. 635487 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese di vitto ed alloggio per convegni - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635487-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), le spese di vitto ed alloggio sostenute dal contribuente, in occasione di convegni organizzati con i propri clienti e rappresentanti, costituiscono spese di rappresentanza, e non di pubblicità, essendo costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, e per potenziarne la possibilità di sviluppo, senza dare luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)