Sez. 3, Sentenza n. 6692 del 14/06/1995 (Rv. 492848 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una amministrazione dello Stato - Competenza del luogo dove ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto al pagamento - Disciplina ex art. 1182 cod. civ. - Inapplicabilita.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Nell'ipotesi di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una amministrazione dello Stato (nella specie: A.N.A.S.) per l'individuazione della competenza per territorio occorre avere riguardo al luogo i cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, particolarmente contenuta negli articoli 278 lett. d), 287 e 407 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Ne deriva che per le amministrazioni dello Stato non è applicabile la disciplina civilistica dettata dall'art. 1182 cod. civ. e in particolare non trova applicazione la norma per cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 07/02/1961 num. 59 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)