Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013 (Rv. 627597 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Mutuo tra coniugi con obbligo di restituzione sottoposto alla condizione sospensiva della separazione personale - Validità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 1354 com. 1, Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)