Sez. 3, Sentenza n. 18157 del 28/08/2007 (Rv. 598983 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Accordo transattivo legittimante il rilascio dell'immobile in favore del locatore senza preventiva corresponsione dell'indennità - Ammissibilità - Necessità di apposita pattuizione - Devoluzione del relativo accertamento al giudice di merito - Sussistenza - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
Nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le parti possono stabilire, con apposito accordo transattivo, la rinuncia del conduttore al suo diritto di impedire l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato quando ancora non sia stata corrisposta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978; tale clausola, tuttavia, per non incorrere nella sanzione di nullità di cui all'art. 79 della medesima legge, deve derivare da espresso negozio abdicativo la cui valutazione spetta al giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda del locatore volta ad ottenere il pagamento, da parte del conduttore, della penale pattuita in sede di accordo transattivo per il ritardo nel rilascio dell'immobile, essendo stato provato che il pagamento dell'indennità di avviamento era avvenuto con un ritardo di sei mesi rispetto alla data concordata e che nell'accordo intercorso risultava richiamato l'art. 34 della legge n. 392 del 1978, sicché il rifiuto di rilascio doveva reputarsi legittimo).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)