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Sez. 1, Sentenza n. 73 del 08/01/1997 (Rv. 501571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notificazione alla persona fisica del legale rappresentante - Presupposti - Impossibilità di eseguire la notificazione, dovuta a condizioni ostative transeunti ed accidentali - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di società, munita o meno di personalità giuridica, l'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione del primo e secondo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., che giustifica - ai sensi del successivo terzo comma - l'effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)