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Sez. 2, Sentenza n. 5831 del 12/11/1979 (Rv. 402491 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ESTREMI FORMALI - LETTERE INVIATE DAL LEGALE DEL PRETESO COMPRATORE E DAL NOTAIO CON L'INVITO ALLA STIPULAZIONE - ESPRESSIONE FORMALE DELLA VOLONTA DI ACCETTARE LA PROMESSA DI VENDITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402491-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ESTREMI FORMALI - LETTERE INVIATE DAL LEGALE DEL PRETESO COMPRATORE E DAL NOTAIO CON L'INVITO ALLA STIPULAZIONE - ESPRESSIONE FORMALE DELLA VOLONTA DI ACCETTARE LA PROMESSA DI VENDITA - ESCLUSIONE.*

Quando la legge impone ad substantiam l'atto scritto non e sufficiente che il negozio risulti da un qualsiasi documento, ma e necessario che consacri la volonta delle parti di concludere il contratto, e contenga la sottoscrizione dei contraenti quale dimostrazione che le intenzioni manifestate nell'atto provengono dai sottoscrittori del medesimo. Pertanto per una vendita immobiliare le lettere inviate dal legale del (preteso) compratore e dal notaio con l'invito alla stipulazione non possono costituire espressione della volonta di accettare la promessa di vendita, in quanto prive della sottoscrizione dell'interessato ovvero del riferimento ad un mandato scritto rilasciato dal predetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)