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Sez. U, Ordinanza n. 5924 del 05/03/2008 (Rv. 602138 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Enunciazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità - Applicabilità al regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602138-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, e non ha, quindi, ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti controversi idonea a divenire giudicato, contrastata dal ricorrente con il quesito (che contiene, quindi, due principi giuridici contrapposti, quello della decisione impugnata e quello prospettato nel ricorso), bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 51, Cod. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 366 lett. BI

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)