Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 260 del 1995
Massime (3)
Massima n. 21721
- Leggi regionali (in genere)
- Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
- Sussistenza o meno del carattere della "novità"
- Riconoscimento
- Criteri.
Leggi la massima
Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni conseguenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988. red.: S. Pomodoro
Parametri
- art. 127, comma 4, Cost.
- art. 127, comma 3, Cost.
Massima n. 21722
- Leggi regionali (in genere)
- Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
- Carattere della "novità"
- Insussistenza
- Riapprovazione a maggioranza assoluta
- Necessità
- Riapprovazione a maggioranza semplice
- Vizio di illegittimità costituzionale
- Possibilità per il governo di sollevare la relativa questione dinanzi alla corte.
Leggi la massima
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte. Perciò, la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non già a maggioranza semplice, pena la sua invalidità. - V. S. nn. 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994, 359/1994. red.: S. Pomodoro
Parametri
- art. 127, comma 4, Cost.
- art. 127, comma 3, Cost.
Massima n. 21723
- Regione puglia
- Organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
- Modifica di precedenti disposizioni
- Delibera legislativa adottata dal consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo
- Mancanza del carattere di novità
- Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La legge della Regione Puglia 28 febbraio 1995 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non già a maggioranza semplice, come invece è avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e dell'art. 9, comma secondo, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, in materia di organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost.. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- legge regionale Puglia 28 febbraio 1995
Parametri
- art. 127, comma 4, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale della Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995, depositato in cancelleria il 30 marzo 1995 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente;
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.
Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata, ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati nell'atto di rinvio.
punto 1
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.
A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima, poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta.
punto 2
La questione è fondata.
Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79 del 1989).
Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova". Essa, pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice, essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze