Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Nei confronti dello straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 13/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 13/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 13/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)