Sez. 2, Sentenza n. 2184 del 26/07/1973 (Rv. 365413 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISTINZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - ABROGAZIONE CON LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 160 DEL 1971 - APPLICAZIONE ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISTINZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - ABROGAZIONE CON LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 160 DEL 1971 - APPLICAZIONE ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
La sentenza di appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, deve essere cassata con rinvio se nelle more del giudizio di Cassazione sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160, perche nel giudizio di rinvio si tenga conto della normativa quale risulta modificata per effetto dell'anzidetta sentenza, che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la discriminazione, contenuta nella norma applicata dal giudice del merito, tra operai ed impiegati in tema di riduzione della capacita di guadagno. (Conf 597/72, mass n 356642).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)