diritto.io

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967 relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee [1], ed in particolare l'articolo 6, nonché gli articoli 20 e 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee [2],

Considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967. Per il Consiglio Il Presidente Fr. Neef [1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2. [2] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 13. [3] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1724/62. [4] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1730/62. [5] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1734/62. [6] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62. [7] GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1461/62. --------------------------------------------------