Sez. U, Sentenza n. 4399 del 26/10/1989 (Rv. 463972 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - FEDERAZIONI SPORTIVE ED ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - VERIFICA DEI RISULTATI DELLE COMPETIZIONI AGONISTICHE - DECISIONI RELATIVE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - FEDERAZIONI SPORTIVE ED ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - VERIFICA DEI RISULTATI DELLE COMPETIZIONI AGONISTICHE - DECISIONI RELATIVE - SINDACATO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive ed i loro organi di "giustizia sportiva" adottino in Sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, facendo applicazione delle regole tecniche emanate dall'ordinamento Federale, deve escludersi la possibilità di Sindacato giurisdizionale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo, con la conseguenziale affermazione del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda rivolta ad ottenere tale Sindacato, considerato che dette regole integrano norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento generale, e che, pertanto, in relazione alla loro applicazione, le posizioni degli interessati non sono qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST., DPR 02/08/1974 num. 530 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)