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Sez. L, Sentenza n. 27141 del 21/10/2024 (Rv. 672636-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie - Indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005 - Decorrenza retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672636-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennizzo aggiuntivo, disciplinato dall'art. 1 della l. n. 229 del 2005, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultano già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del d.m. Salute del 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria, come si desume, oltre che dai lavori preparatori, dal dato letterale inequivoco del citato art. 1, comma 4, che preclude ogni altra opzione interpretativa.

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 1, Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1 com. 2, DM min. SAL 06/10/2006 art. 1 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)