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Sez. L, Sentenza n. 5054 del 02/09/1980 (Rv. 408907 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - REQUISITO PREVISTO DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408907-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - REQUISITO PREVISTO DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - CONDIZIONI.*

Nel giudizio di cessazione della proroga legale di un affitto di fondo rustico, il giudice d'appello deve accertare d'ufficio la esistenza del requisito ulteriore posto dall'art 2 della legge 10 maggio 1978 n 176 che, ai fini del riconoscimento del diritto del locatore-coltivatore alla cessazione della proroga del contratto di affitto, richiede l'ulteriore condizione dell'effettivo svolgimento per un biennio negli ultimi dieci anni della specifica attivita di coltivatore diretto, ove tale norma - dichiarata espressamente applicabile ai procedimenti in corso in qualunque grado - sia entrata in vigore prima del deposito della sentenza di appello.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)