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Sez. L - , Ordinanza n. 15349 del 17/07/2020 (Rv. 658487 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Fermo amministrativo - Obbligo di procedere ad esecuzione forzata - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658487-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In base al combinato disposto degli artt. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 3 del d.l. n. 203 del 2005, non sussiste l'obbligo di procedere ad esecuzione forzata entro termini perentori dall'esecuzione del fermo amministrativo, essendo quest'ultimo una misura afflittiva avente la specifica finalità di indurre il debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)