Sez. L, Sentenza n. 2430 del 08/03/1991 (Rv. 471192 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso | Riferimento ai soli figli di dipendenti ed ex dipendenti - Previsione dell'assunzione dei vincitori previa cessazione del rapporto dei congiunti - Nullità dell'intero bando - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso
Il bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale da parte di un ente pubblico economico, che limiti la partecipazione al concorso stesso ai figli di dipendenti ed ex dipendenti, subordinando la assunzione dei primi, ove vincitori, alla preventiva cessazione del rapporto di lavoro dei congiunti, è anche per tale limitazione nullo perché contrasta con i precetti costituzionali in materia di tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 35 Cost.) e dei diritti della persona (art. 3 e 31 Cost.) e con l'art. 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che nega incidenza nel rapporto di lavoro a fatti non rilevanti sull'attitudine professionale del lavoratore. Tale nullità non ha carattere parziale ma comporta l'invalidità dell'intero bando. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito con cui era stata respinta la domanda diretta al risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione di un soggetto che aveva partecipato al concorso con esito favorevole).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 31, Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)