Sez. 5, Sentenza n. 20249 del 04/09/2013 (Rv. 627686 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 - Riduzione a metà dell'imposta per gli "enti ospedalieri" - Applicabilità alle aziende sanitarie locali - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)