Sez. 3, Sentenza n. 34 del 05/01/1979 (Rv. 396048 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - INQUADRAMENTO DI TALI FATTI IN UNA DELLE IPOTESI DELL'ART 395 COD PROC CIV - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE - PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - FORMA E CONTENUTO - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - INQUADRAMENTO DI TALI FATTI IN UNA DELLE IPOTESI DELL'ART 395 COD PROC CIV - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE - PROSPETTAZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
A norma del combinato disposto degli artt 395 e 398 cod proc civ nel giudizio di revocazione il giudice e soggetto all'iniziativa delle parti solo per quel che attiene all'indicazione dei motivi dedotti, intesi, questi, come fatti posti a fondamento dell'istanza. Pertanto, accertati tali fatti, il giudice ha il potere-dovere di trarne le conseguenze sul piano giuridico, e quindi di stabilire se ed in quale ipotesi dell'art 395 essi vadano inquadrati, senza essere in cio vincolato dalla prospettazione della parte, con l'unico limite di non immutare la causa petendi dedotta dall'attore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)