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Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 05/12/2017 Ud. (dep. 14/03/2018) Rv. 272607 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove - Ordinanza di accoglimento parziale della richiesta di integrazione probatoria - Conseguenze - Nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272607-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata detta nullità in quanto l'imputato, avendo chiesto anche il rito abbreviato non condizionato subordinatamente a quello condizionato, non aveva interesse ad eccepirla).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)